Un’ulteriore precisazione che comporta una verifica ulteriore della propria Travel Policy aziendale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi in merito a diversi temi legati alle spese alberghiere e di ristorazione, quali la rinuncia alla detrazione IVA, la cointestazione della fattura, i servizi mensa e “ticket restarurant”, e la deduzione fiscale per amministratori d’impresa e soci di una s.n.c..
Sono inoltre presenti alcune precisazioni riservate a Tour Operator ed Agenzie di Viaggio, inerenti le deduzioni fiscali per spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
La circolare integra un precedente documento del 5 settembre 2008 che forniva i primi chiarimenti in merito alle modifiche normative apportate al regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande, introdotte nel d.l. del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 6 agosto 2008.
Bene, le precisazioni sono sempre ben gradite, soprattutto quando si parla di temi fiscali!
I risvolti sulla propria Travel Policy aziendale possono essere molto rilevanti, basti pensare semplicemente a missioni o trasferte effettuate all’interno del territorio comunale, magari legate a meeting interni o a riunioni d’area.
A volte anche la valutazione di una location alberghiera può quindi avere conseguenze economiche che, sui grandi numeri, può fare la differenza.
Pensiamo al caso limite (ma neanche più di tanto), di un’azienda con sede a Milano che vuole organizzare una convention a carattere locale.
Forse la scelta della sede della convention a Sesto San Giovanni o a Rho può essere ben diversa dalla scelta di una soluzione nello stesso comune.
La consulenza di una Travel Management Company può essere determinante per valutare tutti questi aspetti e modificare al meglio la propria Travel Policy. Magari anche il vostro studio tributario o il vostro commercialista ve ne saranno grati!
Vediamo alcune delle novità.
Rinuncia alla detrazione dell’IVA
A partire dal 1° settembre 2008, l’IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile sempreché si tratti di operazioni inerenti all’attività di impresa, arte o professione e sempreché le prestazioni siano documentate da fattura.
L’IVA detraibile non può, naturalmente, costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.
Per quanto concerne la possibilità di dedurre dal reddito, quale componente di costo, l’IVA pagata per i servizi alberghieri e di ristorazione, non detratta nonostante il mutato quadro normativo, occorre tener conto che, in base all’art. 22, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni in questione, ancorché gli albergatori ed i ristoratori non siano obbligati a rilasciare la fattura, questa può essere richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Il contribuente, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma richiamata, può ottenere il rilascio della fattura e realizzare il presupposto documentale necessario per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata per rivalsa.
La mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione discrezionale del contribuente .
Sebbene, pertanto, il diritto alla detrazione dell’IVA pagata per rivalsa sia subordinato al possesso della fattura, si ritiene che in mancanza della stessa l’imprenditore o il professionista non possano comunque dedurre dal reddito l’IVA compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione.
Cointestazione della fattura
Nel caso in cui la prestazione alberghiera e di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente (ad esempio il datore di lavoro per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti e collaboratori), la fattura deve essere intestata al soggetto committente che è il beneficiario della detrazione IVA e della deduzione del costo dal reddito. I dati dei soggetti che concretamente hanno usufruito delle
prestazioni (ad esempio i dipendenti) dovranno essere indicati nella fattura, e cioè anche nel corpo del documento, ovvero in una apposita nota ad essa allegata. Non è necessaria quindi la cointestazione della fattura a tutti i soggetti interessati.
Spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte dei dipendenti nell’ambito del territorio comunale
Le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell’ambito del territorio comunale, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loro ammontare.
Amministratori
La disposizione che stabilisce gli importi massimi che possono essere portati in deduzione dal datore di lavoro per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trova applicazione anche per le trasferte effettuate dagli amministratori della società.
Tour operator e agenzie di viaggi
Il limite del 75% per la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione non si applica ai costi sostenuti dai Tour Operator e dalle Agenzie di Viaggi per l’acquisto di tali servizi, in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa. Secondo un’interpretazione logico sistematica della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la riduzione della deducibilità di tali spese operi solo nei casi in cui l’acquisizione dei servizi alberghieri e di ristorazione, alla luce dell’oggetto dell’attività imprenditoriale, concorre solo in maniera indiretta alla produzione dei ricavi. L’Amministrazione finanziaria ritiene infatti che la ratio perseguita dal legislatore sia intesa a limitare la deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande solo nell’ipotesi in cui può essere dubbia l’inerenza di tali spese all’esercizio dell’attività dell’impresa. L’attività propria svolta dai Tour Operator e dalle Agenzie di Viaggi consiste nell’organizzazione e intermediazione nella vendita di viaggi e soggiorni forniti ai consumatori finali, di cui i servizi alberghieri e di ristorazione costituiscono dei componenti essenziali. Pertanto non può essere messa in dubbio l’inerenza dei costi sostenuti per l’acquisizione di tali servizi con l’attività svolta dalle imprese del settore.
Per visualizzare la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2009 clicca qui
Foto di: Southern Foodways Alliance












